PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 330 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 330. - (Decadenza dalla potestà sui figli). - Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando risulta provato che il genitore ha ripetutamente trascurato o abusato dei relativi poteri con pregiudizio gravissimo del figlio».

Art. 2.

      1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 333. - (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando non vi è convivenza tra i genitori, e la condotta di uno di essi non è tale da dare luogo alla pronunzia di decadenza di cui all'articolo 330, ma risulta comunque di evidente e attuale pregiudizio per il figlio, il giudice affida temporaneamente il minore all'altro genitore.
      Con lo stesso provvedimento il giudice, sentito un consulente che disponga di idoneo titolo e di comprovata esperienza, stabilisce un programma di incontri teso al recupero del rapporto del minore con il genitore non affidatario».

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 333 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 333-bis. - (Affidamento del minore). - Quando i motivi di pericolosità previsti dagli articoli 330 e 333 risultano comprovati con riguardo ad entrambi i genitori, il giudice deve sempre preferire l'affidamento del minore a quello tra i

 

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parenti che appare maggiormente idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore stesso.
      L'allontanamento del minore dalla residenza familiare e il conseguente affidamento a soggetto diverso da quello individuato ai sensi del primo comma può essere disposto soltanto laddove risulti evidente la prova:

          1) che il minore è esposto al rischio concreto e attuale di violenze fisiche, sessuali o morali da parte di uno o di entrambi i genitori;

          2) che non esiste nel contesto degli ascendenti di primo e secondo grado, o dei collaterali, alcun soggetto disponibile e idoneo ad assicurare adeguata occasione di sviluppo psico-fisico per il minore.

      I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento».

Art. 4.

      1. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I provvedimenti di cui al terzo comma sono soggetti ad impugnazione avanti alla competente sezione per i minorenni della corte di appello entro dieci giorni dalla loro comunicazione. In ogni caso gli stessi perdono di efficacia se nel termine di sessanta giorni dalla relativa emanazione non si provvede alla loro conferma in sede di merito».

Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 336-bis. - (Diritto al contraddittorio). - I procedimenti riguardanti i minori devono prevedere, pena la nullità, il contraddittorio tra tutte le parti interessate. In particolare il giudice deve sempre sentire personalmente sia il minore che i genitori.

 

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      Nell'ascoltare il minore il giudice deve avvalersi dell'assistenza di un consulente che disponga di idoneo titolo di studio e di comprovata esperienza, e deve dare conto in sede di motivazione delle aspirazioni e dei bisogni del minore stesso, ove ritenga di doverli disattendere.
      I servizi di assistenza sociale intervengono nei procedimenti riguardanti i minori soltanto in sede di esecuzione del provvedimento del giudice e finché ne dura l'efficacia fornendo assistenza e collaborazione entro i limiti che il giudice stesso stabilisce caso per caso».